“Con viva soddisfazione il consiglio comunale, ieri in tarda serata, ha approvato all’unanimità dei presenti (26/26) la mozione che prevede agevolazioni tributarie per chi denuncia atti di estorsione e/o usura.
Eboli lancia un segnale di legalità importante. Infatti, dopo l’approvazione della mozione contro tutte le mafie nel 2010, gli indirizzi di contrasto a quelli che possiamo definire “reati sommersi” hanno visto la totale condivisione delle forze politiche.
Ringrazio tutti i colleghi che hanno dato il loro assenso a quello che costituisce un reale passo in avanti nella battaglia contro il pizzo.
La mozione di Forza Italia si affianca all’apertura , avvenuta nel mese di ottobre, dello sportello contro il racket e si basa principalmente sulla necessità di dare risposta ai tanti che vorrebbero vicini le istituzioni in momenti delicati della propria vita. L’estorsione, l’usura e il pizzo possono emergere anche grazie a provvedimenti di questo tipo.
I dati forniti dal Viminale decretano al mese di giugno 2013 un aumento pari al 3.6% di questi crimini.Le cause vanno ricercate oltre nella crisi anche nella paura delle vittime di ritrovarsi soli dopo la denuncia; proprio a tal proposito nel regolamento attuativo vengono previste agevolazioni ed esenzioni fiscali per cinque anni successivi alla denuncia.
Ecco la proposta di delibera che entro due mesi diverrà esecutiva:
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. del
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ALLE, IMPRESE CHE HANNO SPORTO DENUNCIA A SEGUITO DI ATTI DI ESTORSIONE E/O USURA
Il Consiglio Comunale
Premesso che il Comune di Eboli non è dotato di un regolamento in materia di agevolazioni tributarie per le imprese che hanno sporto denuncia a seguito di atti di estorsione e/o usura;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. del 28/11/2013 in particolare la mozione approvata che impegna l’Amministrazione Comunale a redigere un regolamento di sostegno alle imprese che hanno sporto denuncia a seguito di atti di estorsione e/o usura;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000
DELIBERA
– Di approvare il seguente regolamento che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
– Di trasmettere il seguente regolamento al Sig. Prefetto della Provincia di Salerno,al Presidente dell’Amministrazione Provinciale, al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ALLE, IMPRESE CHE HANNO SPORTO DENUNCIA A SEGUITO DI ATTI DI ESTORSIONE E/O USURA
Art. I
Gli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o i liberi professionisti, aventi fatturato annuo non superiore a un milione di euro, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente I’attività esercitata in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono del seguente sostegno:
Agevolazione annua, per un periodo di cinque anni dal momento della richiesta,
dal pagamento delle imposte attinenti l’esclusiva attività d’impresa quali: imposta unica comunale (IUC ), del Canone per I’occupazione di aree e suolo pubblico (TOSAP), dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e affissioni, nonché di eventuali canoni di concessione dei posti dei mercati comunali, se dovuti dalla vittima e per gli importi annualmente iscritti a ruolo o nelle liste di carico dell’Ente;
Art.2
L’agevolazione viene concessa a condizione che:
a) la vittima abbia fornito all’Autorità Giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela,elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione
o la cattura degli autori delle richieste estorsive e/o usuraie.
b) la vittima, al tempo dell’evento e successivamente, non risulti sottoposta a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n; 1423 e 3 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10- quater, secondo comma,della citata legge no 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione.
Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma verrà certificato dal Prefetto su richiesta dell’Ente o tramite acquisizione di sentenza penale.
Art.3
La concessione dell’agevolazione avverrà dietro presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato entro 90 giorni dall’avviso di conclusione dell’indagine o dal decreto di archiviazione.
La domanda, redatta sul modello appositamente predisposto, deve contenere, sotto
forma di autocertificazione, le generalità, I’indirizzo, I’eventuale descrizione dell’attività, il codice fiscale del richiedente e deve allegare copia degli ultimi versamenti effettuati ai fini dei tributi locali e riferiti all’anno di imposta precedente.
L’Ufficio Tributi riceve la domanda e ne effettua I’istruttoria, il responsabile del Settore Tributi assume la responsabilità del procedimento.
In sede di istruttoria vengono valutate le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di
Legittimazione nonché i presupposti rilevanti per I’erogazione dell’agevolazione.Ove necessario I’ufficio provvede alla richiesta di elementi informativi ed eventualmente
documentazione integrativa.
Terminata I’istruttoria il Dirigente del Settore Tributi provvede a formalizzare alla Giunta Municipale proposta di provvedimento per la concessione o il diniego dell’agevolazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Le domande verranno esitate in ordine cronologico di presentazione, e fino alla capienza dell’apposito capitolo di bilancio dell’Ente comunale.
In caso di diniego questo deve essere comunicato con motivazione.
L’Ufficio Tributi dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell’avvenuta adozione dell’atto di assegnazione dell’agevolazione.
L’ agevolazione prevista non sarà riconosciuta qualora identiche misure dovessero essere adottate da normativa statale, regionale oda provvedimento di qualsiasi altra autorità.
Nelle ipotesi in cui il riconoscimento dovesse essere solo parziale, I’agevolazione riconosciuta da questo regolamento si ridurrà automaticamente e in proporzione.
Art.4
Al soggetto accusato del reato di favoreggiamento di cui sopra, senza aver fornito utile collaborazione,l’Amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazioni, concessioni o altro provvedimento, di esclusiva competenza, necessario per lo svolgimento di attività economiche in strutture pubbliche o per lo svolgimento di servizi pubblici, applica la sanzione accessoria della revoca delle medesime autorizzazioni o concessioni per operare nelle predette strutture pubbliche comunali. La stessa sanzione accessoria di cui al precedente comma, è comminata agli autori delle azioni di cui al citato art. 1.