Incarichi legali esterni al Piano di zona S3:una scelta clientelare e da stoppare subito.
Leggiamo e rileggiamo con attenzione la delibera di coordinamento del Piano di Zona S3 che darebbe il via libera ad un nuovo carrozzone politico e pensiamo che, molto probabilmente, neanche le nubi addensate da mesi su questo settore hanno rimesso in carreggiata la compagine politica che amministra il Comune di Eboli.
Si sta tentando di percorrere la via del clientelismo becero, violando apertamente il regolamento per l’Avvocatura del Comune di Eboli ed entrando in una spirale di danni erariali ingenti.
Tutti sanno che ogni tipo di vertenza legale che veda coinvolto il nostro Ente va attribuita alle competenze interne dell’ufficio legale, istituito nel 2008 e aggiornato con deliberazione n. 77 /G del 01/04/2015 a firma del Commissario Straordinario con il Regolamento per la costituzione e disciplina dell`Avvocatura Comunale – Adeguamento al D.L.90/2014 convertito con modifiche in Legge 144/2014, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.258 del 03.07.2008.
Vale la pena ricordare che a norma degli artt. 1-2-3 del richiamato regolamento : “L’Avvocatura comunale è dotata dell’autonomia caratterizzante la professione forense e provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Eboli attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l’assistenza e la difesa in giudizio dell’amministrazione comunale, nelle controversie amministrative, civili e tributarie, sia nelle cause attive che passive.
Gli uffici comunali hanno l’obbligo di fornire sulla base di apposita richiesta quanto a loro conoscenza e di rimettere all’Avvocatura tutti gli atti e i documenti necessari per l’impostazione e la stesura dei pareri e la condotta delle liti, in tempo utile per gli eventuali adempimenti procedurali, onde scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi della pubblica amministrazione.
Hanno, altresì, l’obbligo di uniformarsi alle direttive e alle determinazioni che l’Avvocato capo settore potrà emanare per tutti gli adempimenti amministrativi che riguardino materie legali o siano finalizzate a prevenire o a risolvere contenziosi.”
Gli incarichi esterni, dunque, sono considerati solo residuali all’occorrenza di determinate situazioni, descritte dall’art. 4 del suindicato che prevede espressamente “La procura a rappresentare, difendere ed assistere in giudizio il Comune, la redazione di pareri legali e le incombenze relative alle pratiche legali, anche di recupero crediti, può essere conferita ad avvocati esterni nei casi di controversie che richiedono una particolare competenza specialistica, nei giudizi che si svolgono innanzi alle magistrature superiori, in mancanza di Avvocati interni abilitati al patrocinio, ed in ogni caso in cui si presenti inopportuna e incompatibile la difesa da parte degli Avvocati dell’Ente o se ne manifesti l’esigenza per l’eccessivo carico di lavoro affidato a questi ultimi.
Il Sindaco Cariello non sa che tale regolamento è finalizzato ad evitare spese che vadano a gravare sul bilancio comunali quali debiti fuori bilancio e a risparmiare ingenti risorse grazie alla professionalità del personale interno.
L’insistenza politica del primo cittadino nell’adottare la delibera n. 23 del 12 ottobre 2017 al fine di “predisporre un regolamento per affidamento incarico legali con relativa short list” va assolutamente contrastata.
Alla base di questa scelta irrituale e comportante costi ulteriori per il Comune di Eboli, leggiamo, vi è la “necessità di provvedere a fornire all’UDP gli strumenti necessari per affrontare le varie vertenze legali in corso”, senza specificare quali e quante vertenze siano attualmente in corso.
L’assurdo viene raggiunto quando viene ribadita “la manifesta impossibilità dell’Avvocatura del Comune Capofila (EBOLI) di agire per conto del Piano di Zona già espressa in precedenti coordinamenti”, dimenticando che lo stesso settore svolge appieno le proprie funzioni dal 2008.
Dimenticando che, sin all’anno 2007 gli incarichi esterni hanno comportato spese pari ad € 850.000 (somma confluita nel piano di riequilibrio pluriennale finanziario) e proprio per questo è stato istituito l’ufficio legale interno .
Dimenticando che Il Piano di Zona sociale S3 è stato adottato attraverso un accordo di programma, ex art. 27 legge 142/90, al quale partecipano i Comuni dell’ambito per assicurare l’adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie.
Inoltre, il Coordinamento dei Sindaci e il Presidente del Coordinamento non hanno uno status giuridico riconosciuto ma solo politico e quindi non possono gestire in proprio scelte che spettano ai singoli Enti e ai rispettivi consigli comunali.
Abbiamo presentato un’interrogazione comunale urgente per sapere:1) quanti e quali sono le pendenze legali del Piano di Zona s3; 2) quali sono le motivazioni che hanno spinto il Sindaco a dichiarare la manifesta impossibilità del Settore Avvocatura del Comune di Eboli a trattare le controversie legali del Piano di Zona; 3) perché non è stato coinvolto il consiglio comunale sulla vicenda; 4) se e quando verrà ritirata in autotutela la delibera di coordinamento n. 23 del 12 ottobre 2017, evitando spese ulteriori rispetto i propri bilanci, garantendo gli equilibri contabili e affidando, come da sempre, gli incarichi legali al Settore Avvocatura del Comune di Eboli (SA).
Nel mentre, abbiamo diffidato i componenti del Pdz (Campagna, Postiglione, Serre, Sicignano degli Alburni, Oliveto Citra, Contursi Terme, Asl e Provincia di Salerno), a revocare immediatamente in autotutela la delibera richiamata.
Se non ci sarà nessun riscontro, dopo aver ottenuto copia di tutta la documentazione, adiremo le autorità competenti.