• SS 19 Eboli-Battipaglia: una vergogna. E’ ora di muoversi!


    Il consigliere comunale del Popolo della Libertà Damiano Cardiello, è intervenuto e a più riprese sollecitando l’ANAS in merito a quella che egli definisce “vergognosa” condizione in cui versa la strada SS 19 delle Calabrie nel tratto Eboli – Battipaglia:

    “Quella strada rappresenta una vergogna per le due città e soprattutto per i turisti che in estate l’hanno percorsa. Cumuli di immondizia, rifiuti ingombranti e microdiscariche di inerti giacciono li oramai da anni.

    Sorprendentemente però nessuno degli assessori di riferimento ne di Eboli ne di Battipaglia ha mai speso un minuto del loro presiozo tempo per cercare di risolvere quell’annoso problema.

    Ho inoltrato un urgente reclamo al gruppo ANAS, visto che quel tratto ricade nella competenza del compartimento ANAS di Napoli, e mi è giunta pochi giorni fa, una risposta chiara: la competenza in materia di sicurezza e manutenzione spetta allo stesso gruppo ma quella per rimuovere i cumuli di rifiuti che giacciono lungo i laterali della carreggiata spetta ai comuni che sono attraversati.

    Dunque invito gli assessori dell’ambiente di Eboli e Battipaglia, già sollecitati dall’Anas, a darsi una svegliata e raccordarsi immediatamente per ripulire quel tratto.”

    Eccovi la risposta dell’Anas in formato EMAIL:

    ……………………. … ……………………….

    —-Messaggio originale—-
    Da: 841148@stradeanas.it
    Data: 26-ott-2011 16.52
    A:
    Ogg: Risposta pratica URP

    Gentile Dott. Damiano Cardiello

    Oggetto: segnalazione

    In merito alla Sua segnalazione con numero 184474

    Le comunichiamo che, il Compartimento della Viabilità per la Campania ha già provveduto a segnalare ai comuni attraversati dalla Statale in oggetto, la necessità di rimuovere con urgenza tutti i rifiuti abusivamente sversati da ignoti lungo detta arteria stradale.

    Tale attività di sollecito nei confronti delle Amministrazioni comunali è stata realizzata in forza dell’art.198 del D.Lgs 152/2006, in base al quale la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani e assimilati spetta ai Comuni competenti per il Territorio

    Ad ogni buon conto a tutela della circolazione stradale, questa Società interverrà, secondo competenza, tramite il proprio personale di esercizio, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada

    La ringraziamo per aver contattato L’Ufficio Relazioni con il Pubblico di ANAS S.p.A.
    Restiamo a Sua disposizione per ogni futura richiesta.

    Per migliorare il servizio può compilare il questionario di soddisfazione presente sul nostro sito ”http://www.stradeanas.it“ alla voce ‘RELAZIONI CON IL PUBBLICO’ , ‘Ufficio relazioni con il pubblico’.

    ANAS S.p.A.
    841.148
    Ufficio Relazioni
    con il Pubblico

2 Comments

  1. ade says: 31 Ottobre 2011 at 11:25

    Gent.le Consigliere,
    Scusi se mi inserisco,
    premesso che ho 7 e-mail dell’ANAS con la stessa risposta che hanno dato a lei, anch’io ho fatto varie segnalazioni all’Anas, che continua dicendo che è obbligo dei comuni la pulizia, riferendosi alla 152/2006.

    Vari ricorsi al Tar da parte dell’ANAS, che riguardano la stessa casistica sono stati respinti ,con dispendio di denaro!
    La norma fondamentale di riferimento, è nella specifica previsione dell’art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada).

    Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
    a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
    b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
    c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

    Le cito un estratto:

    La competenza di rimuovere i rifiuti abbandonati lungo le strade pubbliche è in capo agli enti proprietari e non dei comuni è quanto stabilito dalla sentenza del TAR Lazio, sez. I, 16/7/2009 n. 7027, pronunciata sul ricorso numero di registro generale 2076 del 2009, proposto dal Comune di Salerno, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri – struttura del Sottosegretario di Stato per l’emergenza dei rifiuti nella regione Campania, Società Anas Spa, Anas – Spa – Compartimento della Viabilita’ per la Campania.

    Le motivazioni a base della sentenza che si condividono pienamente partono innanzitutto dalla considerazione che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’ art. 14 del CDS costituisce una norma speciale rispetto a quella del codice dell’ambiente ( D. lgs. 152/2006).

    A tal proposito è opportuno specificare che l’art. 14 del d.lgs. n. 285 /1992, recante nuovo codice della strada, prevede che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi. La giurisprudenza amministrativa ha sempre interpretato, con riferimento alla fattispecie di insistenza dei rifiuti abbandonati sull’area di sedime di una strada, questa norma come speciale rispetto all’art. 198 del d.lgs. 152/2006 che, in materia di gestione di rifiuti urbani e assimilati, sancisce la competenza dei comuni per la raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani.
    L’ANAS ha già perso vari contenziosi con diversi comuni, in quanto, in base all’art. 7 del C.d.s. è loro compito pulire.

    Pertanto, lei che fa parte del Consiglio Comunale può proporre un’ordinanza nei confronti dell’ANAS.
    Aggiungo anche che l’ANAS percepisce denaro per gli accessi sulla statale, per i pannelli pubblicitari oltre che per l’attraversamento degli impianti.

  2. Dott. Damiano Cardiello says: 23 Dicembre 2011 at 11:28

    mi impegnerò in tal senso, grazie per la segnalazione e auguri di buon Natale

Lascia un commento.

Devi essere loggato per lasciare un commento.