• Gara parcheggi al centro: illegittimità rilevanti e incompatibilità perduranti.

    Il dilettantismo dilaga incontrastato al Comune di Eboli e rischia di pesare come un macigno per gli ebolitani.
     
    Se poi si aggiunge una mancanza di comunicazione, mescolata ad evidenti “distrazioni” anche da parte di qualche Dirigente di Settore, allora c’è da preoccuparsi vivamente.
    Stiamo parlando della gara per la gestione dei parcheggi in centro città.
    Siamo tutti consapevoli che è stata bypassata la Centrale Unica di Committenza, se pur l’importo della concessione sia pari a 4.600.000 euro. Non vi è dato sapere il perchè di questa scelta, oggetto anche di nostra richiesta di parere al Segretario comunale (che ha evidenziato l’autonomia della scelta fatta) oltre che interrogazione urgente.
     
    A questo va aggiunta la lettera indirizzata a tutta l’assise consiliare da parte di una ditta che non ha partecipato alla gara, evidenziando plurime anomalie.
     
    Ma la cosa che lascia esterrefatti è che la totale incompatibilità tra Dirigente del Settore Patrimonio, Responsabile del Procedimento e Presidente di Commissione di gara. Tutti questi ruoli sono stati ricoperti, come peraltro già avvenuto nella gara per i parcheggi lungo la fascia costiera 2017/2018, dall’Ing. Lucia Rossi.
    Sbagliare è umano, perseverare in danno dei cittadini non lo consentiremo.
    Il nuovo codice degli appalti ha introdotto, con il comma 4 dell’art. 77, il divieto di svolgere contestualmente i ruoli sopra descritti, introducendo una incompatibilità che è stata avallata anche dalla giurisprudenza costante.
    Meritano attenzione, ai fini di una informazione libera da parte di chi legge, evidenziare alcune recentissime sentenze che hanno definito quali sono i punti focali da seguire e non dover infrangere per evitare l’annullamento della gara.
    Innanzitutto “quello dell’imparzialità, per evitare indebiti favoritismi da parte di
     
    chi conosce approfonditamente le regole del gioco avendo contribuito alla loro gestazione, nascita e formalizzazione”.
    Vi è poi quello “dell’oggettività, ad evitare che lo stesso autore di quelle regole dia ad esse significati impliciti, presupposti, indiretti o, comunque, effetti semantici che risentano di convinzioni o concezioni preconcette che hanno indirizzato la formulazione delle regole stesse” (T.A.R. Lecce, sez. II, sent. 27 giugno 2016, n. 1040).
    Nel nostro caso il responsabile unico del procedimento non era un mero suggeritore/proponente, ma proprio il soggetto che aveva il potere di stabilire le regole della procedura, tanto nella fase di ammissione con la taratura dei requisiti, quanto nella redazione dei criteri per valutare le offerte. Situazioni in cui, secondo il legislatore, in giurisprudenza – e soprattutto l’ANAC – è possibile un condizionamento del regolare svolgimento del procedimento di gara: in sostanza chi crea le regole del procedimento è in grado – potenzialmente – di piegarle per
     
    propri obiettivi in violazione di principi di imparzialità.
    A conforto della nostra tesi, pesa come un macigno la deliberazione n. 27/2017
    ANAC, da cui ne deriva che il responsabile del servizio non può più presiedere le “proprie” commissioni di gara.
     
    Infatti, secondo l’Autorità guidata da Cantone, “ il dirigente/responsabile del servizio non potrebbe né presiedere né far parte della commissione di gara per essere comunque interessato dall’appalto sia per l’approvazione degli atti di gara sia per una funzione comunque collegata alla stessa esecuzione del contratto. Inoltre, non ne potrebbe, evidentemente, far parte se al contempo sia anche Rup. In questo senso, sempre nel parere si legge che «il Rup di regola ricade nell’ipotesi di incompatibilità prevista dal comma 4 dell’art. 77.”
    Per concludere, qualora sia ancora più utile essere aggiornati, il Tar Puglia, Lecce, Sez. II, con la sentenza del 25 maggio 2017 n. 825 ha sostanzialmente stabilito che: “Il Presidente del seggio di gara non deve aver svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
     
    2.In ordine alle incompatibilità del seggio di gara previste dal d.lgs. n. 50/2016 non è possibile alcuna distinzione tra “atti dovuti”, per cui opererebbe la relativa disciplina, e altri tipi di atti, per cui non opererebbe.
     
    3.Tra i componenti del seggio di gara non deve sussistere alcun rapporto gerarchico”.
    Come si evince chiaramente, dunque, le gare per la gestione dei parcheggi lungo la fascia costiera 2017/2018 e nel centro Città, sono viziate e di conseguenza illegittimamente assegnate, oltre che annullabili dai giudici amministrativi.
    Abbiamo preferito attendere la scadenza del 35esimo giorno dalla aggiudicazione provvisoria al fine di evitare strumentalizzazioni e tendere di dare spunto a ricorsi al Tar con ampia possibilità di accoglimento.
    Auspichiamo, infine, che l’incompatibilità del Dirigente Settore Patrimonio resti confinata agli aspetti amministrativi e non emergano ulteriori aspetti che minerebbero l’intero operato dell’Ente.”

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